Si ricorda ai titolari del trattamento che, nella redazione del Documento del 15 maggio, i consigli di classe devono tener conto delle indicazioni fornite dal Garante privacy con nota n.10719 del 21 marzo 2017 (vedi allegato).

In tale nota si specifica che È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle liberta fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

Negli anni scorsi sono state riscontrate, da parte dell’Autorità garante, indebite diffusioni di dati personali degli studenti nella predisposizione del Documento del 15 maggio e ciò ha determinato la necessità di chiarire le corrette modalità di predisposizione del documento stesso, al fine di evitare la divulgazione di informazioni che possano violare il diritto alla riservatezza degli studenti.

Nella nota, al par.3, il Garante specifica che: “a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l’ obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento”.

Il Documento del 15 maggio ha come finalità quella di evidenziare il percorso didattico e formativo di ciascuna classe e orientare la commissione nell’organizzazione e nello svolgimento dell’Esame di stato; non è quindi necessario fornire dati personali degli studenti, in quanto non funzionali ed eccedenti rispetto alle finalità del Documento (che sono quelle di evidenziare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, e ogni altro elemento ritenuto significativo). Alla luce dei principi e delle regole sopra richiamati, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo….“. In base a quanto specificato, si raccomanda di non pubblicare sul sito web il Documento del 15 maggio con dati personali relativi agli studenti.
Nota_n._10719_del_21_marzo_2017